Decertificazione
Dal 1° gennaio 2012, con l’entrata in vigore della Legge 183/2011 (Finanziaria 2012), sono stati aboliti i certificati fra amministrazioni pubbliche.
Tipologia
Delibera
Descrizione estesa
Dal 1° gennaio 2012, con l’entrata in vigore della Legge 183/2011 (Finanziaria 2012), sono stati aboliti i certificati fra amministrazioni pubbliche ed è stata modificata la normativa sul rilascio dei certificati: le nuove norme vietano di emettere Certificati da produrre alle Pubbliche Amministrazioni e ai Privati gestori di pubblico servizio poichè gli stessi dovranno accettare le autocertificazioni dei Cittadini o chiedere direttamente agli Enti interessati i dati necessari.
L'art. 15 del D.P.R. n.445/2000 riporta che “Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.”
Le SCUOLE sono comunque tenute a rilasciare Certificati ai Cittadini che ne fanno richiesta e gli stessi potranno essere utilizzati solo tra privati.
Pertanto sui certificati rilasciati da questa istituzione scolastica sarà sempre apposta la seguente dicitura: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi (art. 40, comma 2 DPR 445/2000, come modificato dall’art. 15 della Legge 183/2011)”
In sostanza l’Amministrazione Pubblica, di cui la scuola di Stato è parte (comuni, comunità montane, province, regioni, scuole e università, prefetture, tribunali, inps, camere di commercio, motorizzazione civile ecc.), adesso rilascia solo certificati in bollo da € 16,00.
Infatti, i certificati esenti dal bollo erano SOLO quelli destinati alle altre pubbliche amministrazioni e ai gestori di pubblico servizio(Poste, ENEL, Azienda gas, ACI, Trenitalia, gestori telefonici, ecc.) e, non potendo più essere rilasciati tali certificati, restano solo quelli in bollo.
È utile specificare che non si tratta di un nuovo costo per il cittadino: i certificati destinati ai privati infatti hanno sempre pagato la marca da bollo.
In effetti, con questa disposizione si rende obbligatorio ciò che finora era facoltativo, ma di fatto poco utilizzato: l’autocertificazione per dichiarare dati alla Pubblica Amministrazione.
La dichiarazione sostitutiva di certificazione ha la stessa validità dei certificati che sostituisce.
Con la nuova normativa la scelta del cittadino è divenuta obbligo, in quanto la Pubblica Amministrazione e i gestori di servizio pubblico devono accettare solo autocertificazioni ed atti di notorietà, come previsto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Per presentare un atto ad un privato (ad es., banche, notai, assicurazioni ecc.), invece, è ancora necessaria la certificazione rilasciata da Ufficio Pubblico, sulla quale deve essere apposta marca da bollo da euro 14,62 , obbligo del resto già esistente per tali tipologie di certificazioni (rilasciate per i cosiddetti “usi consentiti”).
Modalità per i cittadini
L'autocertificazione è una dichiarazione, sottoscritta dall'interessato, che sostituisce i certificati (es. residenza, titolo di studio, lavoro ecc.) o gli atti di notorietà.
L’autocertificazione è gratuita e gli Enti pubblici, così come le società concessionarie di pubblico servizio, hanno l’obbligo di accettarla.
Per l'autocertificazione e Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è possibile usare i modelli di autocertificazione on line (vedi link a fondo pagina).
La dichiarazione deve vertere su stati, fatti o qualità personali a diretta conoscenza del dichiarante.
I cittadini extracomunitari possono usare l’autocertificazione solo se:
- sono legalmente residenti in Italia;
- la dichiarazione contiene dati la cui veridicità può essere accertata da soggetti pubblici o privati italiani.
Modalità per enti pubblici e privati gestori di servizi pubblici
A partire dal 1 gennaio 2012 non è più consentito alla SCUOLA emettere certificati diretti ad altre pubbliche amministrazioni e a privati gestori di pubblici servizi. I cittadini possono utilizzare l’autocertificazione e la dichiarazioni sostitutiva dell’atto di notorietà: le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi sono obbligati ad accettarle (art. 15, legge n. 183/2011).
Gli enti pubblici possono chiedere dati in possesso della SCUOLA inviando la richiesta mediante e-mail (fric85300n@istruzione.it) o mediante Posta Elettronica Certificata (fric85300n@pec.istruzione.it).
Di seguito, si mettono a disposizione la normativa di riferimento e la modulistica che potrà essere utilizzata dall'utenza, e si indicano i recapiti di riferimento.
- NORMATIVA
- Circolare n. 3 – Funzione Pubblica del 17-04-2012.pdf
- Circolare n. 5 – Funzione Pubblica del 23-05-2012.pdf
- Circolare n. 7 – Funzione Pubblica del 20-07-2012.pdf
- Direttiva n. 14 – Ministro Funzione Pubblica del 22-12-2011del 22-12-2011.pdf
- L. 183:2011 Art .15.pdf
- Nota M.I.U.R. - Dipartimento per l’Istruzione prot. 1027 del 30-05-2012Nota M.I.U.R. - Dipartimento per l’Istruzione prot. 1027 del 30-05-2012.pdf
- Nota M.I.U.R. - Dipartimento per l’Istruzione prot. 3364 del 07-12-2012.pdf
- Nota M.I.U.R. - Dipartimento per l’Istruzione prot. 9107 del 29-11-2012.pdf
- Pagina dedicata sul sito web della Funzione Pubblica
RECAPITI
I recapiti telefonici e la casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive, sono quelli della Direzione, indicati nella pagina dei contatti.
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